Il D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, è stata innalzata al 110% la detraibilità, in 5 anni, di alcuni interventi di efficientamento energetico ed adeguamento sismico (cd. “interventi trainanti”) ed in particolare:
– interventi di isolamento termico sugli involucri;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
–interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
Oltre agli “interventi trainanti” sopra elencati, rientrano nel Superbonus 110%, detraibili in 10 anni, anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Detti interventi (cd. “interventi trainati”) sono in particolare:
–interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun singolo intervento;
– installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in favore:
–dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
–di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
– di istituti di credito e intermediari finanziari
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
–il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
–l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
La detrazione è applicabile anche alle spese tecniche necessarie a predisporre i progetti e le pratiche amministrative ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni